La legislazione della prostituzione varia enormemente da paese a paese. Si va dalla completa legalizzazione al considerarlo un reato punibile con la pena di morte.
A grandi linee si identificano storicamente tre modelli legislativi, dei quali traggo le definizioni da Wikipedia.
Proibizionismo
Il modello proibizionista considera la prostituzione come un’attività illegale in quanto vietata dalla legge e perseguita penalmente. Negli ordinamenti che seguono questo modello è reato offrire prestazioni sessuali a pagamento, in alcuni è reato anche acquistare prestazioni sessuali a pagamento. Sono anche punite tutte le attività di contorno alla prostituzione, come lo sfruttamento della prostituzione, l’induzione, il favoreggiamento.
Questo modello è adottato dalla gran parte dei paesi dell’Europa dell’Est, dagli Stati Uniti con l’esclusione del Nevada, da buona parte dell’Africa e dell’Asia.
Abolizionismo
Il modello abolizionista considera la prostituzione come un’attività che non può essere oggetto di una normale attività commerciale, ma che al tempo stesso non viene punita penalmente. Negli ordinamenti che adottano questo modello non costituisce reato il prostituirsi, ossia l’offrire prestazioni sessuali a pagamento (salvo che sia fatto nelle forme dell’adescamento), così come non costituisce reato l’acquistare prestazioni sessuali a pagamento. Sono invece punite penalmente le attività tipicamente associate alla prostituzione, quali lo sfruttamento, il reclutamento e il favoreggiamento.
E’ adottato dalla maggioranza dei paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia), da alcuni stati del Sud America, Africa, Asia e Oceania.
Regolamentarismo
Il modello regolamentarista considera la prostituzione come un’attività del tutto lecita e liberamente esercitabile come una qualsiasi attività commerciale e ne regolamenta attentamente le forme di esercizio per assicurare che non vi siano fenomeni di sfruttamento o costrizione e per fare in modo che sia tutelata la dignità di chi si prostituisce. Anche nel modello regolamentarista chiaramente resta vietata la prostituzione minorile e resta intensamente punita sul piano penale qualsiasi forma di costrizione o coartazione.
E’ a tuttoggi il modello meno diffuso: è adottato in alcuni paesi dell’Europa (Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Grecia e Spagna), nello stato del Nevada, in alcuni paesi del Sud America e dell’Oceania, e in pochissime parti dell’Africa e dell’Asia.
I modelli più recenti in materia di legislazione della prostituzione
I modelli sopracitati hanno dominato la scena internazionale fino agli anni ’90, quando hanno iniziato a fare capolino alcuni approcci nuovi.
Neo-Abolizionismo o Neo-Proibizionismo
Nel 1999 la Svezia approva una legge per la quale è reato acquistare prestazioni sessuali a pagamento e costituiscono reato tutte le attività di contorno alla prostituzione, ma non è punito l’offrire prestazioni sessuali a pagamento. In pratica si sceglie di punire il cliente (solitamente con un’ammenda), ma non la prostituta, sulla base dell’assunto che questa sia la vittima del mercato della prostituzione e non l’artefice.
Il “modello nordico”, detto anche Neo-Abolizionista o Neo-Proibizionista a seconda dei punti di vista, viene progressivamente adottato da altri paesi: Norvegia, Islanda, Irlanda, Irlanda del Nord, Francia e Canada.
Depenalizzazione
L’ultimo modello da citare è quello che prevede la totale Depenalizzazione del sesso a pagamento. Ammetto che ho fatto molta difficoltà a capire la differenza con il modello regolamentarista: se ho ben capito la differenza è che non vengono più emanate leggi specifiche che consentono lo svolgimento della prostituzione in determinati luoghi, momenti e modalità. Non esistono quindi più zone a luci rosse come nei Paesi Bassi o in Germania. Chiunque ottenga un permesso può intraprendere la carriera di sex worker, in strada così come in locali al chiuso. Inoltre sono depenalizzate le attività di terze parti che offrono servizi collaterali al sesso a pagamento, ovvero chi affitta locali, consulenti, commercialisti e via di seguito, purché non vi sia ovviamente alcuna forma di autorità.
Lo spirito di questo modello legislativo è insomma di considerare il lavoro sessuale al pari di “un lavoro come tutti gli altri”, regolato solo dalla legge ordinaria come ogni altra attività.
Gli stati che hanno adottato questa nuova via sono: la Nuova Zelanda nel 2003 con il Prostitution Reform Act, il Nuovo Galles del Sud con il Brothels Legislation Act del 2007 (ma il cammino per la legalizzazione era iniziato addirittura già nel 1979 con il Prostitution Act), sempre in Australia anche il Territorio del Nord approva nel 2019 il Sex Industry Act. Infine anche il Belgio adotta recentissimamente questo modello con una legge entrata in vigore il 1° giugno 2022.
La legislazione italiana in materia di prostituzione
La prostituzione in Italia è tuttora regolata dalla legge N. 75 del 20 febbraio 1958, la famigerata legge Merlin. Tale legge abolì le case di tolleranza ed introdusse i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Istituiva inoltre degli istituti di rieducazione per le prostitute uscenti dalle case ed un corpo di polizia femminile con funzioni inerenti al buon costume. La prostituzione resta però un’attività lecita se compiuta da persone maggiorenni e consenzienti, in quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile (articolo 2 e articolo 13). Il modello italiano è pertanto quello abolizionista.
Il mio punto di vista sulla legislazione della prostituzione
Sarò sintetico, perché l’articolo è già venuto molto lungo e ci sarebbero ancora molti argomenti da trattare. Per quanto mi riguarda il punto fermo è che sono contrario a qualunque forma di proibizionismo, sia che colpisca la prostituta sia che colpisca il cliente. Per quanto possa essere il prodotto di una cultura patriarcale, la prostituzione come accordo tra due individui adulti e consenzienti dovrebbe a mio avviso essere legale a tutti gli effetti. Fortunatamente la Corte Costituzionale italiana si è espressa ampiamente sulla incostituzionalità di modelli proibizionisti o neo-proibizionisti quali il “modello nordico”. La legge Merlin, pur con tutti i limiti dovuti all’epoca in cui è stata concepita e ad un approccio decisamente moralizzante, mi sembra tutto sommato un discreto compromesso.
Inutile dire che sono invece d’accordo sul considerare reati tutti i comportamenti lesivi della volontà altrui, quali lo sfruttamento, l’induzione, il favoreggiamento e la prostituzione minorile.
La questione abolizionismo vs regolamentarismo la ritengo invece estremamente spinosa. Vorrei quindi approfondire diversi concetti prima di esprimere un’opinione: peraltro non sono neppure sicuro di avere una netta preferenza tra i due approcci, ciascuno dei quali a mio avviso presenta dei pro e dei contro. Mi piacerebbe parlare delle origini storiche della prostituzione, delle disparità di genere, dello stigma di genere, del lavoro sessuale visto come “un lavoro come tutti gli altri” e di tanti altri argomenti, ad esempio dei punti di vista delle varie correnti femministe. Ma tutto ciò porterebbe un bel po’ lontano dal discorso della legislazione della prostituzione, per cui per adesso mi fermo qui.
Immagine di copertina: George Hirsch. Brothel, Groovy Harem with Courtesan, Concubine, Paramour, Playboy Magazine. 1974